Ora d’aria

30 Settembre 2008

Dal blog voglio scendere:

Al Tappone ha voluto festeggiare il suo 72° compleanno nel solco della tradizione: raccontando balle. Ha fatto la solita lista di processi a suo carico, esagerando un po’ (“100 procedimenti, 900 magistrati che si sono occupati di me e del mio gruppo, 587 visite della polizia giudiziaria, 2500 udienze, 180 milioni di euro per le parcelle di avvocati e consulenti”) e senza rendersi conto che anche un decimo di quelle cifre in qualunque altro paese avrebbe catapultato il premier, se non in galera, almeno fuori da Palazzo Chigi. Ha ripetuto di essere “sempre stato assolto”, mentre ha avuto 6 prescrizioni perché lui stesso ha dimezzato i termini di prescrizione (controriforma del falso in bilancio e legge ex-Cirielli) e 2 assoluzioni perché “il fatto non costituisce più reato” in quanto lui stesso l’ha depenalizzato (sempre il falso in bilancio). Ha raccontato che la legge Alfano è “comune ad altri Paesi europei”, mentre non esiste democrazia al mondo che preveda l’immunità per il premier (Grecia, Portogallo, Francia e Israele la contemplano solo per il capo dello Stato). E s’è dimenticato di spiegare come mai, appena passato il Dolo Alfano, il suo avvocato on. Niccolò Ghedini annunciò che lui non l’avrebbe usato perchè voleva essere assolto, mentre ora pretende di applicarlo pure al coimputato Mills con la sospensione urbi et orbi del processo.

Per fortuna esiste ancora un giudice a Milano, anzi parecchi: per esempio quelli del processo Mediaset (D’Avossa, Guadagnini e Lupo), che hanno accolto la questione di incostituzionalità dell’Alfano proposta dal pm Fabio De Pasquale, inoltrandola alla Corte costituzionale perché la porcata venga dichiarata illegittima. Cioè nulla. I testi di De Pasquale e del Tribunale, sono la più plateale smentita alle balle del Cainano, sulla scorta di quel documento eversivo che è la Costituzione. Secondo il pm, l’Alfano la viola in quattro punti. 1) Se l’art. 3 statuisce l’eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge e dunque l’art.112 prevede l’azione penale obbligatoria, non si vede come si possano sospendere i processi a carico delle 4 alte cariche dello Stato senz’alcun vaglio sulla gravità dei reati commessi né alcun filtro sull’opportunità di una scelta tanto pesante. Già bocciando il lodo Maccanico-Schifani, la Consulta aveva contestato il carattere generale e automatico della norma, ma Alfano se n’è infischiato e l’ha riproposta tale e quale. 2) Per l’art. 136, le leggi dichiarate incostituzionali sono nulle, dunque non si possono ripresentare: nullo lo Schifani, nullo anche l’Alfano. 3) La figura delle 4 “alte cariche”, per la nostra Costituzione, non esiste. Esse hanno diverse fonti di legittimità:il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune più i presidenti di Regione; i presidenti delle Camere sono eletti dalle Camere; il premier è nominato dal capo dello Stato. Accomunarli nello stesso calderone impunitario non ha alcun senso. 4) Per derogare al principio costituzionale di eguaglianza, occorre una legge costituzionale: infatti sono articoli o leggi costituzionali a stabilire trattamenti speciali per ministri, capo dello Stato, giudici costituzionali e parlamentari. L’Alfano è una legge ordinaria, dunque non vale.

De Pasquale cita i lavori della Costituente, dove nel 1947 si discusse se immunizzare il Presidente della Repubblica (non certo quelli del Consiglio o delle due Camere) per reati comuni commessi fuori della sua funzione. L’on. Bettiol la propose, ma fu bocciato a larga maggioranza. Calosso obiettò: “Non vedo la necessità di costituire al Capo dello Stato una posizione speciale. Abbiamo una magistratura che è sovrana ed è uno dei poteri dello Stato… Persino presso certi popoli coloniali è possibile chiamare dinanzi al giudice il governatore”. Il grande Mortati rivelò: “Si è omessa intenzionalmente ogni regolamentazione della responsabilità ordinaria del Presidente. E’ una lacuna volontaria della Carta costituzionale”. Il presidente dell’Assemblea, Meuccio Ruini, tagliò corto: “Meglio una lacuna che un privilegio troppo grande per il Presidente, il quale è sempre cittadino fra i cittadini, anche se ricopre il più alto ufficio politico. Non ammetterei che per 7 anni il Presidente della Repubblica non rispondesse alla giustizia del suo Paese”. Altri tempi, altri padri costituenti. Poi arrivarono i padrini ricostituenti a spiegarci che la legge è uguale per tutti, tranne quattro


Il pm Fabio De Pasquale: “Incostituzionale lodo Alfano”

26 Settembre 2008

Da il giornale:

Milano – Il pm Fabio De Pasquale ha sollevato un’eccezione di costituzionalità del lodo Alfano nel processo che vede imputato, fra gli altri, il premier Silvio Berlusconi per presunte irregolarità nella compravendita dei diritti televisivi da parte di Mediaset. Il pm chiede ai giudici di mandare gli atti alla Corte Costituzionale per dichiarare la nullità della norma entrata in vigore il 26 luglio scorso per tutelare la alte cariche dello Stato. Lo stesso pm chiede i giudici di dichiarare la sospensione del processo solo per l’imputato Berlusconi e di procedere oltre per gli altri 11 imputati.

Motivazioni Secondo il pm il lodo Alfano contrasta con la Costituzione in relazione al articolo 3, che sancisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Il riferimento è alla irragionevolezza perché il lodo sospende i processi per tutti i reati e automaticamente senza considerare la fase in cui si trovano i procedimenti. Un altro riferimento del pm è al trattamento diverso tra il presidente del Consiglio e i ministri e al trattamento sempre diverso tra i presidenti delle Camere da una parte e deputati e senatori dall’altra. Il pm ha poi ricordato la violazione dell’articolo 136, cioè del giudicato costituzionale in relazione alla sentenza del 2004 con cui era stato bocciato il lodo Schifani. Infine il rappresentante dell’accusa ha ricordato che al lodo Alfano si è arrivati con una legge ordinaria e non con una legge di revisione costituzionale.


Il Senato ha approvato il “lodo Alfano”

23 Luglio 2008

Dal sito http://www.voglioscendere.ilcannocchiale.it

Berlusconi sulla Costituzione

Berlusconi sulla Costituzione

Il c.d. lodo Alfano è stato approvato senza emendamenti dal Senato, sul testo già licenziato dalla Camera. In attesa di poter leggere il provvedimento definitivo, quando sarà pubblicato come Legge sulla Gazzetta ufficiale, il testo del DDL n. 903 votato ieri al Senato consiste in un unico articolo, che è possibile trascrivere integralmente:

<< 1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualita`di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.
2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale puo` rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale (n.d.a. sospensione della prescrizione).
5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non e` reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura ne´ si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla meta`, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.>>