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Ddl Senato 1108 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
Articolo 1.
(Cittadinanza e Costituzione).
1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale
2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 2.
(Valutazione del comportamento degli studenti).
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
Articolo 3.
(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti).
1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.
4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato;
al comma 5, dopo le parole: degli studenti sono inserite le seguenti:, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Articolo 4.
(Insegnante unico nella scuola primaria).
1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.
Articolo 5.
(Adozione dei libri di testo).
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avvienecnella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).
1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corsodi laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
Articolo 6.
(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).
1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo prescelto.
2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7.
(Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia).
1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».
Articolo 7-bis.
(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell’articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all’articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità,qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l’impossibilità di eseguire le opere.
5. Il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza unificata.
6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d’intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.
7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell’economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 8.
(Norme finali).
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Dal sito
Il Senato ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge del decreto Gelmini sulla scuola. 162 i voti a favore, 134 i contrari e tre gli astenuti. Il provvedimento era stato già approvato il 9 ottobre dalla Camera, ed è legge da oggi. Queste le misure.
Maestro unico
La novità più importante del disegno di legge Gelmini, stabilita però a partire dall’anno prossimo, è il ritorno al maestro unico (al posto degli attuali tre per due classi), con un orario di 24 ore settimanali. Il maestro unico fu il modello organizzativo della scuola elementare italiana fino al 1990. Quanto alle ore del tempo pieno, queste saranno coperte dallo stesso maestro unico, che dovrebbe lavorare un maggior numero di ore: il dl prevede che per le ore di insegnamento aggiuntive si possa attingere per il 2009 dalle casse delle singole scuole. Il provvedimento, inoltre, stabilisce l’adeguamento del trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi con unico insegnante, che avverrà in sede di contrattazione collettiva.
Insegnamento educazione civica
Introdotto in elementari e medie l’insegnamento di educazione civica, con la specifica materia “Cittadinanza e Costituzione”. Previste anche, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, iniziative per lo studio degli Statuti regionali.
Voto in condotta
Reintrodotto, in sede di scrutinio intermedio e finale, il cosiddetto voto in condotta, espresso in numeri. Qualora sia inferiore a sei decimi (invece che a otto decimi, come nella precedente disciplina) comporta la bocciatura.
Voto numerico
Tornano anche i voti espressi in numeri, che si affiancano ai giudizi (introdotti nel 1998), per la valutazione del rendimento scolastico. In particolare, per essere ammessi alla classe successiva o all’esame finale è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Per quanto riguarda le bocciature, il testo stabilisce che nella scuola primaria potrà avvenire “con decisione assunta all’unanimità” e comunque “solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”; alle medie sarà necessaria “una decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe” e si dovrà tenere conto anche di “disturbi specifici di apprendimento e della disabilità”.
Libri di testo
Al fine di contenere il costo dei libri scolastici, si dispone che le scuole adottino libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per cinque anni, salvo l’eventualità che si rendano necessarie appendici di aggiornamento, che comunque dovranno essere disponibili separatamente.
Scuola specializzazione insegnamento superiore
Gli specializzandi Ssis potranno essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento non più in coda ma nelle posizioni spettanti in base ai titoli.
Da :
ROMA – Studenti delle scuole superiori in attesa fuori Palazzo Madama in vista del voto finale sulla riforma Gelmini previsto per le 10:30. Nonostante il diluvio che ieri si è abbattuto su Roma alcuni studenti la scorsa notte hanno presidiato piazza Navona e la zona del Senato . “Non sarà certo la pioggia a frenarci – assicura Simona studentessa in un liceo classico romano – oggi saremo qui tantissimi per fare sentire la nostra voce contro questa riforma sbagliata”. Intanto in molte zone di Roma, si stanno creando piccoli cortei di studenti che puntano verso il centro storico. Il più corposo, fino adesso, è quello degli studenti, circa 800, del liceo scientifico “Farnesina” e dell’istituto tecnico industriale “Bernini” che si sono concentrati in piazzale Flaminio.
Un voto scontato al Senato e uno sciopero generale che promette di portare in piazza migliaia e migliaia di persone e, intanto, scalda gli animi: in vista di questi due appuntamenti il mondo della scuola e dell’università, in una saldatura ormai collaudata, non ha risparmiato energie nel protestare. Palazzo Madama, dove è ripreso – con toni accesi – il dibattito sul contestato decreto Gelmini, è stato preso d’assedio dagli studenti sin dal mattino – una protesta a tratti rumorosa, con qualche scaramuccia tra sigle di opposti schieramenti ma tutto sommato pacifica, che è ancora in corso – e cortei e manifestazioni hanno attraversato il Paese come un ideale serpentone di dissenso. E nel pomeriggio mentre il ministro Maristella Gelmini ha ricevuto alcune associazioni di genitori, il sindacato ha diffuso uno studio dal quale emerge che i tagli al tempo pieno danneggeranno non solo la qualità dell’istruzione, ma anche le mamme-lavoratrici. Una ulteriore difesa della “riforma” Gelmini è arrivata in serata dal Premier: “C’é stata una vasta disinformazione e delle falsità enormi su modifiche che sono di buon senso”.
SCUOLE E ATENEI SEMPRE IN PRIMA LINEA Un corteo itinerante tra le facoltà occupate a Torino, dove stasera è in programma una fiaccolata; banchi e lavagne in strada a Napoli; una breve ma simbolica occupazione dei binari della stazione ferroviaria a Viareggio; un lungo corteo spontaneo di studenti a Bari, in testa anche il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. E poi ancora migliaia di universitari e studenti delle superiori scesi in piazza a Perugia, bimbi travestiti da fantasmini in piazza Maggiore a Bologna in difesa della scuola pubblica, assemblea partecipatissima all’università di Ancona, lezioni in piazza davanti al Colosseo (nonostante la pioggia) e a piazza San Marco a Venezia, maxischermi a Roma Tre per consentire a tutti gli studenti di seguire l’affollatissima assemblea, presente il rettore, in corso nell’aula magna. Almeno sette cortei a Roma, autogestioni e occupazioni da Bolzano a Caltanissetta. La vigilia del voto al contestato decreto Gelmini é stata contrassegnata da una miriade di iniziative, compreso lo sciopero della fame annunciato da un papà romano (M.S.,funzionario del ministero dell’Ambiente) preoccupato per il futuro dei suoi tre figli in età scolare.
SENATO SOTTO ASSEDIO Diecimila, quarantamila: oscillano le cifre sui manifestanti davanti al Senato, come sempre in questi casi. Ma è certo che gli studenti non intendono mollare la postazione. Sono arrivati a piccoli gruppi e c’é stato pure qualche screzio: l’Unione degli studenti ha preso le distanze dalle formazioni di destra pure presenti in piazza accusandole di violenza gratuita.
Complice il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale, gli studenti che per tutto il pomeriggio hanno assediato il Senato in sit-in, hanno deciso di non passare la notte in piazza ma di tornare nelle università a proseguire le occupazioni, o a casa. L’appuntamento, con ogni probabilità sempre di fronte al Senato, è fissato per la mattinata quando ci sarà il voto del decreto sulla Scuola.
PD PRESENTA IN 10 PUNTI SUA RIFORMA PER UNIVERSITA’ Il leader del Pd, reduce dal successo del Circo Massimo, ha presentato oggi pomeriggio, in una conferenza stampa, la ricetta del partito democratico per l’università. Una ricetta in dieci punti che va dalla revisione dei meccanismi dei concorsi all’istituzione dell’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario passando per una riforma della governance e per la valutazione periodica dei docenti. Il Pd chiede pure di abrogare il blocco del turn over dei docenti e di tornare al reclutamento straordinario di ricercatori previsto dal governo Prodi.
E PARLAMENTARI PDL INCONTRANO STUDENTI CENTRO-DESTRA “Andiamo avanti con il decreto Gelmini” ha assicurato Maurizio Gasparri (Pdl) durante l’incontro di oggi tra studenti di centrodestra e parlamentari del Popolo della libertà. “Dobbiamo guardare alla protesta con serietà ma non pensare che sia una rivolta generazionale, sono i numeri a dirlo” ha aggiunto Giorgia Meloni, ministro della Gioventù, assicurando, per parte sua “spazio di dialogo con gli studenti indipendentemente dall’orientamento politico”.
SCIOPERO DEL 30 PROSSIMA TAPPA DEL MALCONTENTO La lunga marcia di avvicinamento allo sciopero generale della scuola è quasi finita: giovedì il mondo della scuola (ma anche quello dell’università) scenderà in piazza a Roma. La macchina organizzativa si è messa in moto: 9 treni speciali, 1.000 pullman, e tanti, tantissimi manifestanti ‘fai da te’. I sindacati promotori (Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda) contano su grandi numeri e parlano di “data che resterà nella memoria”. Sul palco anche i tre big di Cgil, Cisl e Uil: Epifani, Bonanni e Angeletti.
VELTRONI, GOVERNO RITIRI DECRETO, NON SIA ARROGANTE - Il governo dovrebbe ritirare il decreto Gelmini sulla scuola perché “sarebbe un atto di arroganza andare avanti”. Lo ha detto il segretario del Pd Walter Veltroni. “E’ indice di intelligenza – ha aggiunto Veltroni – fermarsi quando un provvedimento crea tanto conflitto sociale”. “Stiamo assistendo a un gioco delle parti – ha affermato Veltroni – perché il governo non ha presentato nessuna riforma né per la scuola né per l’università, cosa che a noi piacerebbe discutere. Allo stato stiamo discutendo solo sui tagli voluti dal ministro Tremonti”. “Secondo noi – ha detto ancora Veltroni – si può e si deve tagliare ovunque nella spesa pubblica, tranne che su un punto, e cioé scuola e università, perché è la garanzia per il rilancio della nostra competitività. Lì, semmai, si deve mettere mano al portafoglio. Noi oggi spendiamo poco e male, dobbiamo smettere di spendere male ma smettere anche di spendere poco”. “Ho visto che il ministro Gelmini – ha poi ironizzato il segretario del Pd – si paragona a Obama: ora tutti improvvisamente si stanno schierando. Però Obama ha annunciato un investimento di 14 miliardi di dollari per le università”.